Articolo 2785 del Codice Civile

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L' art. 2785 del Codice Civile è rubricato “Rinvio a leggi speciali".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concernenti casi e forme particolari di costituzione di pegno, né a quelle concernenti gli istituti autorizzati a fare prestiti sopra pegni.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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