Articolo 2786 del Codice Civile

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L' art. 2786 del Codice Civile è rubricato “Costituzione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa.

La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione del creditore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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