Articolo 107 del Codice di procedura civile

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L'articolo 107 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Intervento per ordine del giudice". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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