L'articolo 108 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Estromissione del garantito".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso.
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