L'articolo 109 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Estromissione dell'obbligato".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.
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