Articolo 109 del Codice della strada

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L'articolo 109 del Codice della Strada è rubricato "Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole".

Ecco il testo: 
1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.

3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo omologato.

4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731.

5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173.

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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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