L'articolo 110 del Codice della Strada è rubricato "Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole".
Ecco il testo:
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 e punto 2, e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3, e lettera b), punto 1, sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale, ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole.
2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese, alle reti costituite da imprenditori agricoli finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede ovvero di residenza del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità di svolgimento, in via esclusivamente telematica, degli adempimenti previsti.
5-bis. Le operazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono svolte dall'Ufficio della motorizzazione civile anche per il tramite dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione.
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