L'articolo 112 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
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