Articolo 121 del Codice di procedura civile

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L'articolo 121 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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