Articolo 122 del Codice di procedura civile

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L'articolo 122 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.

Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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