L'articolo 123 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Nomina del traduttore".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 193.
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