Articolo 124 del Codice di procedura civile

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L'articolo 124 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Interrogazione del sordo e del muto". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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