L'articolo 160 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Nullità della notificazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.
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