Articolo 160 del Codice di procedura civile

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L'articolo 160 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Nullità della notificazione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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