L'articolo 161 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Nullità della sentenza".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.
Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.
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