Articolo 161 del Codice di procedura civile

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L'articolo 161 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Nullità della sentenza". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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