L'articolo 17 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Cause relative all'esecuzione forzata".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:
- quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;
- quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.
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