Articolo 18 del Codice di procedura civile

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L'articolo 18 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Foro generale delle persone fisiche". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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