L'articolo 18 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Foro generale delle persone fisiche".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.