Articolo 19 del Codice di procedura civile

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L'articolo 19 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati ((di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile)) hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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