L'articolo 20 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
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