L'articolo 222 del Codice della Strada è rubricato "Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati".
Ecco il testo:
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
3-bis. Nel caso di revoca per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni; per il reato di cui al quinto comma, il termine è di dieci anni. Tale termine è elevato a venti anni in caso di precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, e fino a trenta anni in caso di fuga.
3-ter. Per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima di cinque anni. Il termine è raddoppiato in caso di precedenti condanne specifiche e aumentato fino a dodici anni in caso di fuga.
3-quater. Per i titolari di patente estera, il prefetto adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo corrispondente a quello della revoca.
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