L'articolo 223 del Codice della Strada è rubricato "Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato".
Ecco il testo:
1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore ritira immediatamente la patente e la trasmette alla prefettura entro dieci giorni. Il prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di due anni.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale. Il prefetto dispone la sospensione provvisoria fino a tre anni o, nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, fino a cinque anni, prorogabili fino a dieci in caso di condanna non definitiva.
2-bis. Qualora la sospensione sia disposta nei confronti di titolare di patente estera, il prefetto emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per lo stesso periodo. L'inibizione è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto irrevocabili ne trasmette copia autentica al prefetto entro quindici giorni.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
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