Articolo 224 del Codice della strada

0
L'articolo 224 del Codice della Strada è rubricato "Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente".

Ecco il testo: 
1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, il prefetto, se previsto dal presente codice, adotta il provvedimento di sospensione della patente per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio competente.

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto accerta la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione e procede ai sensi degli articoli 218 e 219. L'estinzione della pena successiva alla sentenza non ha effetto sulla sanzione accessoria.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, in caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza è comunicata all'interessato e al Dipartimento per i trasporti terrestri e iscritta sulla patente.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.


Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

Segui AvvocatoDigitale.com sui canali social per rimanere aggiornato sulle ultime novità, basta un click: Seguici su YouTube

Posta un commento

0 Commenti

Posta un commento (0)