Articolo 232 del Codice di procedura civile

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L'articolo 232 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Mancata risposta". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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