L'articolo 233 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Deferimento del giuramento decisorio".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.
Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico.
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