L'articolo 234 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Riferimento".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Finché non abbia dichiarato di essere pronta a giurare, la parte, alla quale il giuramento decisorio è stato deferito, può riferirlo all'avversario nei limiti fissati dal codice civile.
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