L'articolo 244 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Modo di deduzione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
Comma abrogato
Comma abrogato
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