Articolo 244 del Codice di procedura civile

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L'articolo 244 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Modo di deduzione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.

Comma abrogato

Comma abrogato



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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