L'articolo 245 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Ordinanza di ammissione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Con l'ordinanza che ammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti ed elimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge.
La rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente.
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