L'articolo 254 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Confronto dei testimoni".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto.
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