L'articolo 253 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Interrogazioni e risposte".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi.
È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni.
Alle risposte dei testimoni si applica la disposizione dell'articolo 231.
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