Articolo 252 del Codice di procedura civile

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L'articolo 252 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Identificazione dei testimoni". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice istruttore richiede al testimone il nome, il cognome, la paternità, l'età e la professione, lo invita a dichiarare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con alcuna delle parti, oppure interesse nella causa.

Le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone, e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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