L'articolo 249 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Facoltà d'astensione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d'astensione dei testimoni.
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