L'articolo 248 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Audizione dei minori degli anni quattordici".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.
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