L'articolo 250 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Intimazione ai testimoni".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, è effettuata in busta chiusa e sigillata.
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi.
Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.
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