L'articolo 251 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Giuramento dei testimoni".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I testimoni sono esaminati separatamente.
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, e legge la formula: "consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire la verità, null'altro che la verità".
Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: "lo giuro".
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