L'articolo 281-quater del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Decisione del tribunale in composizione monocratica".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell'articolo 168-bis o dell'articolo 484, secondo comma.
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