L'articolo 281-ter del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Poteri istruttori del giudice".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.