Articolo 281 ter del Codice di procedura civile

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L'articolo 281-ter del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Poteri istruttori del giudice". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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