Articolo 281 terdecies del Codice di procedura civile

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L'articolo 281 terdecies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Decisione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281-sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275-bis.

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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