Articolo 282 del Codice di procedura civile

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L'articolo 282 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Esecuzione provvisoria". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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