L'articolo 295 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sospensione necessaria".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
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