Articolo 295 del Codice di procedura civile

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L'articolo 295 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sospensione necessaria". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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