Articolo 296 del Codice di procedura civile

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L'articolo 296 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sospensione su istanza delle parti". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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