Articolo 298 del Codice di procedura civile

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L'articolo 298 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Effetti della sospensione". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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