L'articolo 298 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Effetti della sospensione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
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