L'articolo 299 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Morte o perdita della capacità prima della costituzione".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se prima della costituzione sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163-bis.
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