L'articolo 310 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Effetti dell'estinzione del processo".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'estinzione del processo non estingue l'azione.
L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza.
Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
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