Articolo 311 del Codice di procedura civile

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L'articolo 311 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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