L'articolo 311 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili.
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