L'articolo 316 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Forma della domanda".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.
La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318.
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