Articolo 317 del Codice di procedura civile

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L'articolo 317 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Rappresentanza davanti al giudice di pace". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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