Articolo 334 del Codice di procedura civile

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L'articolo 334 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Impugnazioni incidentali tardive". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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