L'articolo 337 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sospensione dell'esecuzione e dei processi".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.
Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.
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