Articolo 337 del Codice di procedura civile

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L'articolo 337 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Sospensione dell'esecuzione e dei processi". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.

Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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