Articolo 341 del Codice di procedura civile

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L'articolo 341 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Giudice dell'appello". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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