L'articolo 341 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Giudice dell'appello".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.
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