Articolo 343 del Codice di procedura civile

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L'articolo 343 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Modo e termine dell'appello incidentale". 

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo: 
L'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347.

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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