L'articolo 344 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato "Intervento in appello".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.
Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all'area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.